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Pro Loco Combai
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Lo Statuto della Pro Loco di Combai aggiornato al Febbraio 2006
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Pro Loco di Combai
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Sono soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Sono soci onorari coloro che sono stati dichiarati tali dall’Assemblea per aver erogato particolari benefici morali o materiali all’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:
Le modifiche statutarie;
Lo scioglimento dell’associazione con le maggioranze previste all’art. 21 del c.c.
All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.
Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno in corso ed all’anno precedente.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.
Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L’Assemblea, per l’approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.
L’ Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:
Quando ne ravvisi la necessità;
Dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l’ora, la sede, dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell’Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.
L’avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l’Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più
uno dei presenti; in seconda convocazione, sono valide con qualsiasi numero di presenti, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta
necessariamente almeno un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonchè di tutti i soci.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 — Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità.
L’Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di votazione elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio: partecipa di diritto anche la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, un consigliere di maggioranza ed un consigliere di minoranza, con voto consultivo, nei termini e con le modalità previste dal regolamento provinciale, qualora la Pro Loco ottenga l’iscrizione all’Albo Provinciale come previsto dalla normativa regionale vigente.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.
Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.
Il Consiglio d’Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario.
Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti: con deliberazione del Consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall’Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio. Qualora dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non
contemporaneamente, il Consiglio d’Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell’Assemblea al fine di ricostituire l’organo decaduto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenti effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.
È competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell’ammontare della quota associativa.
Spetta inoltre al Consiglio l’Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
Alla riunione del Consiglio direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
Delle riunione consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
Art. 10 – Presidente
II Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione a scrutinio segreto.
Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.
In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.
Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all’eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Decade in caso di decadenza dei Presidente.
L’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all’anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell’Unpli.
Art. 13 – Commissario Straordinario
La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:
Con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d’amministrazione;
Con richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
In caso di inattività del Consiglio d’Amministrazione per più di sei mesi.
Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l’Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
Da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L’eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;
Dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
Dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell’Associazione;
Da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;
Dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
Da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
Da proventi di cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell’Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.
Art. 15 – Prestazione dei Soci
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da
persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito di attività istituzionali.
Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco)
mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
Art. 16 – Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci
annualmente.
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.
Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
Art. 17 – Albi
Compatibilmente con le proprie finalità l’Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Provinciale o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Art. 18 – Norme Generali
L’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.
Art. 19 – Partecipazione a Consorzi
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.
Il Consorzio tra pro loco ha lo scopo’ di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune in cui l’Associazione ha sede che provvederà ad utilizzarli con il vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.
Art. 21 – Rinvio
Per tutto ciò che non. è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell’UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.
Art. 22 – Regolamento
Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 8 lett. d.
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